Poste Italiane S.p.A. ha definito il limite del contratto a tempo determinato nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Marche, Campania e Calabria.
Poste Italiane S.p.A., con accordo del 6 settembre 2022,…
Poste Italiane S.p.A. ha definito il limite del contratto a tempo determinato nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Marche, Campania e Calabria.
Poste Italiane S.p.A., con accordo del 6 settembre 2022,…
Firmato un accordo integrativo con i nuovi minimi retributivi del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica – Ceramica.
Ad integrazione dell’accordo firmato lo scorso maggio, le parti hanno sottoscritto un accordo contenente la riparametrazione degli incrementi retributivi, così come da tabelle che seguono, da erogarsi in due diverse tranches a partire dal 1° ottobre 2022 e dal 1° dicembre 2022.
SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO
Aumenti retributivi
Livelli |
1° ottobre 2022 |
1° dicembre 2022 |
Totale incrementi |
---|---|---|---|
6s | 46,14 | 40,86 | 87,00 |
6 | 43,27 | 38,33 | 81,60 |
5 | 39,77 | 35,23 | 75,00 |
4 | 36,59 | 32,41 | 69,00 |
3 | 35,00 | 31,00 | 66,00 |
2 | 33,73 | 29,87 | 63,60 |
1 | 31,82 | 28,18 | 60,00 |
Nuovi minimi contrattuali
Livelli |
Retribuzione tabellare al 30 settembre 2022 |
Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2022 |
Retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2022 |
---|---|---|---|
6s | 1.798,68 | 1.844,82 | 1.885,68 |
6 | 1.683,90 | 1.727,17 | 1.765,50 |
5 | 1.543,11 | 1.582,88 | 1.618,11 |
4 | 1.426,60 | 1.463,19 | 1.495,60 |
3 | 1.368,03 | 1.403,03 | 1.434,03 |
2 | 1.309,04 | 1.342,77 | 1.372,64 |
1 | 1.238,05 | 1.269,87 | 1.298,05 |
SETTORE TESSILE CALZATURIERO
Aumenti retributivi
Livelli |
1° ottobre 2022 |
1° dicembre 2022 |
Totale incrementi |
---|---|---|---|
6s | 46,14 | 40,93 | 87,07 |
6 | 43,27 | 38,39 | 81,66 |
5 | 39,77 | 35,28 | 75,05 |
4 | 36,59 | 32,46 | 69,05 |
3 | 35,00 | 31,05 | 66,05 |
2 | 33,73 | 29,92 | 63,65 |
1 | 31,82 | 28,23 | 60,05 |
Nuovi minimi contrattuali
Livelli |
Retribuzione tabellare al 30 settembre 2022 |
Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2022 |
Retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2022 |
---|---|---|---|
6s | 1.797,09 | 1.843,23 | 1.884,16 |
6 | 1.695,85 | 1.739,12 | 1.777,51 |
5 | 1.550,32 | 1.590,09 | 1.625,37 |
4 | 1.434,58 | 1.471,17 | 1.503,63 |
3 | 1.376,05 | 1.411,05 | 1.442,10 |
2 | 1.317,79 | 1.351,52 | 1.381,44 |
1 | 1.242,91 | 1.274,73 | 1.302,96 |
SETTORE LAVORAZIONI A MANO E SU MISURA
Aumenti retributivi
Livelli |
1° ottobre 2022 |
1° dicembre 2022 |
Totale incrementi |
---|---|---|---|
6s | 46,14 | 39,90 | 86,04 |
6 | 43,27 | 37,42 | 80,69 |
5 | 39,77 | 34,40 | 74,17 |
4 | 36,59 | 31,65 | 68,24 |
3 | 35,00 | 30,27 | 65,27 |
2 | 33,73 | 29,17 | 62,90 |
1 | 31,82 | 27,52 | 59,34 |
Nuovi minimi contrattuali
Livelli |
Retribuzione tabellare al 30 settembre 2022 |
Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2022 |
Retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2022 |
---|---|---|---|
6s | 1.795,81 | 1.841,95 | 1.881,85 |
6 | 1.675,67 | 1.718,94 | 1.756,36 |
5 | 1.534,88 | 1.574,65 | 1.609,05 |
4 | 1.418,42 | 1.455,01 | 1.486,66 |
3 | 1.359,92 | 1.394,92 | 1.425,19 |
2 | 1.300,91 | 1.334,64 | 1.363,81 |
1 | 1.229,95 | 1.261,77 | 1.289,29 |
SETTORE PULITINTOLAVANDERIE
Aumenti retributivi
Livelli |
1° ottobre 2022 |
1° dicembre 2022 |
Totale incrementi |
---|---|---|---|
6s | 46,14 | 40,43 | 86,57 |
6 | 43,59 | 38,20 | 81,79 |
5 | 39,77 | 34,85 | 74,62 |
4 | 36,59 | 32,06 | 68,65 |
3 | 35,00 | 30,67 | 65,67 |
2 | 33,73 | 29,55 | 63,28 |
1 | 31,82 | 27,88 | 59,70 |
Nuovi minimi contrattuali
Livelli |
Retribuzione tabellare al 30 settembre 2022 |
Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2022 |
Retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2022 |
---|---|---|---|
6s | 1.800,85 | 1.846,99 | 1.887,42 |
6 | 1.698,74 | 1.742,33 | 1.780,53 |
5 | 1.545,65 | 1.585,42 | 1.620,27 |
4 | 1.426,71 | 1.463,30 | 1.495,36 |
3 | 1.368,16 | 1.403,16 | 1.433,83 |
2 | 1.311,53 | 1.345,26 | 1.374,81 |
1 | 1.240,58 | 1.272,40 | 1.300,28 |
SETTORE OCCHIALERIA
Aumenti retributivi
Livelli |
1° ottobre 2022 |
1° dicembre 2022 |
Totale incrementi |
---|---|---|---|
6 | 44,07 | 39,84 | 83,91 |
5 | 39,86 | 36,03 | 75,89 |
4 | 37,27 | 33,69 | 70,96 |
3 | 35,00 | 31,64 | 66,64 |
2 | 33,70 | 30,47 | 64,17 |
1 | 32,41 | 29,30 | 61,71 |
Nuovi minimi contrattuali
Livelli |
Retribuzione tabellare al 30 settembre 2022 |
Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2022 |
Retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2022 |
---|---|---|---|
6 | 1.746,40 | 1.790,47 | 1.830,31 |
5 | 1.581,53 | 1.621,39 | 1.657,42 |
4 | 1.478,11 | 1.515,38 | 1.549,07 |
3 | 1.388,45 | 1.423,45 | 1.455,09 |
2 | 1.338,66 | 1.372,36 | 1.402,83 |
1 | 1.283,52 | 1.315,93 | 1.345,23 |
SETTORI CHIMICA, GOMMA, PLASTICA, VETRO
Tabella degli aumenti retributivi
Livello |
1° ottobre 2022 |
1° dicembre 2022 |
Totale incrementi |
---|---|---|---|
7 | 46,56 | 46,68 | 93,24 |
6 | 43,44 | 43,55 | 86,99 |
5s | 40,94 | 41,04 | 81,98 |
5 | 39,06 | 39,16 | 78,22 |
4 | 37,19 | 37,28 | 74,47 |
3 | 35,00 | 35,09 | 70,09 |
2 | 33,44 | 33,52 | 66,96 |
1 | 31,25 | 31,33 | 62,58 |
Tabella dei minimi retributivi
Livello |
Retribuzione tabellare al 30 settembre 2022 |
Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2022 |
Retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2022 |
---|---|---|---|
7 | 1.944,07 | 1.990,63 | 2.037,31 |
6 | 1.816,23 | 1.859,67 | 1.903,22 |
5s | 1.715,79 | 1.756,73 | 1.797,77 |
5 | 1.634,22 | 1.673,28 | 1.712,44 |
4 | 1.548,77 | 1.585,96 | 1.623,24 |
3 | 1.462,37 | 1.497,37 | 1.532,46 |
2 | 1.397,94 | 1.431,38 | 1.464,90 |
1 | 1.305,97 | 1.337,22 | 1.368,55 |
SETTORI CERAMICA, TERRACOTTA, GRES, DECORAZIONE DI PIASTRELLE
Tabella degli aumenti retributivi
Livello |
1° ottobre 2022 |
1° dicembre 2022 |
Totale incrementi |
---|---|---|---|
A | 43,59 | 38,93 | 82,52 |
B | 39,77 | 35,52 | 75,29 |
C | 37,55 | 33,53 | 71,08 |
D | 36,27 | 32,40 | 68,67 |
E | 35,00 | 31,26 | 66,26 |
F | 33,73 | 30,12 | 63,85 |
G | 31,82 | 28,42 | 60,24 |
Tabella dei minimi retributivi
Livello |
Retribuzione tabellare al 30 settembre 2022 |
Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2022 |
Retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2022 |
---|---|---|---|
A | 1.725,43 | 1.769,02 | 1.807,95 |
B | 1.574,97 | 1.614,74 | 1.650,26 |
C | 1.492,16 | 1.529,71 | 1.563,24 |
D | 1.431,81 | 1.468,08 | 1.500,48 |
E | 1.380,49 | 1.415,49 | 1.446,75 |
F | 1.336,23 | 1.369,96 | 1.400,08 |
G | 1.259,69 | 1.291,51 | 1.319,93 |
Il realizzo delle partecipazioni a valori correnti non è censurabile ai fini dell’abuso del diritto, laddove volte a rimuovere le cause ostative prima di applicare il regime di realizzo controllato di cui all’art. 177, co. 2-bis, D.P.R. n. 917/1986 (Agenzia Entrate – risposta 09 settembre 2022 n. 450).
In relazione al caso di specie, la riorganizzazione societaria è finalizzata alla realizzazione del dichiarato e palese intento di suddividere la holding di famiglia, partecipata e gestita da due nuclei familiari, in due distinte holding, ognuna delle quali facente capo al singolo nucleo familiare, al fine di semplificare i processi decisionali (favorendo l’assunzione di posizioni unitarie all’interno di ogni singolo ramo), consentire la scelta autonoma degli investimenti nei settori confacenti il singolo ramo, ed effettuare il passaggio generazionale all’interno di ogni ramo, secondo i tempi e le modalità più consone ai discendenti dei due nuclei familiari.
Con riferimento alla valutazione antiabuso delle operazioni di realizzo delle partecipazioni prodromiche all’applicazione del comma 2-bis dell’art. 177 del TUIR si rammenta che, con la risposta n. 429 del 2 ottobre 2020, l’Agenzia ha già avuto modo di chiarire che nella misura in cui sia riscontrabile in capo a ciascun conferente la sussistenza del requisito di cui alla lettera a) del comma 2-bis dell’articolo 177 del TUIR e la cristallizzazione del requisito di cui alla lettera b) subordinatamente a una serie di operazioni di compravendita a carattere realizzativi, non si realizza una fattispecie abusiva ai fini delle imposte dirette, in quanto le operazioni in cui la stessa si articola non sembrano consentire la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito.
In particolare, la realizzazione di preliminari operazioni di compravendita che, sia se valutate singolarmente che complessivamente, risultino parte integrante di un più ampio progetto di riorganizzazione del gruppo e si presentino, insieme al successivo conferimento, coerenti con le finalità riorganizzative prospettate, consente di soddisfare i requisiti per applicare la previsione di cui al comma 2-bis dell’articolo 177 del TUIR (e della eventuale neutralità indotta) in luogo dell’applicazione del regime ordinario di tassazione di cui all’articolo 9 del TUIR.
In altri termini, il vantaggio fiscale, rappresentato dall’applicazione dell’articolo 177, comma 2-bis, del TUIR anziché dell’articolo 9 del TUIR, non risulta indebito, qualora l’operazione nel suo complesso sia coerente con la ratio del menzionato comma 2-bis dell’articolo 177 del TUIR.
Al riguardo, anche nel caso di specie, non si configura un indebito vantaggio fiscale ove le partecipazioni ostative vengano alienate a valori di mercato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR e regolate con mezzi propri, non essendo in tal caso rilevante la circostanza che tali trasferimenti avvengano in favore di terzi oppure delle due holding di ramo partecipate dai medesimi soci della società cedente.
Pertanto, il realizzo delle partecipazioni in esame a valori correnti non è censurabile ai fini dell’abuso del diritto di cui all’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, essendo volto a rimuovere le cause ostative prima di applicare il regime di realizzo controllato di cui al comma 2-bis dell’articolo 177 del TUIR, rispettandone in tal modo la ratio sottostante. Va da sé che si deve trattare di reali fenomeni realizzativi delle partecipazioni e non di condotte in tutto o in parte simulate.
Inoltre, in presenza delle suddette condizioni, anche le donazioni di azioni effettuate preliminarmente alle operazioni di conferimento nelle due holding di ramo non integrano una fattispecie abusiva.
La domanda per il riconoscimento dell’indennità una tantum prevista a sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi e dei professionisti conseguente alla crisi energetica e al caro prezzi (cd. “bonus 200 euro per i lavoratori autonomi”) può essere presentata a decorrere dal 20 settembre e non oltre il 30 novembre 2022 (Consiglio Nazionale CDL – Comunicato 9 settembre 2022)
La presentazione delle domande del “Bonus 200 euro lavoratori autonomi” potrà essere effettuata a decorrere dal 20 settembre 2022, ma comunque entro il termine perentorio del 30 novembre 2022, in tempo per effettuare l’invio della dichiarazione fiscale all’Agenzia delle Entrate.
La notizia diffusa dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, riprende quanto reso noto dall’ADEPP (Associazione degli enti previdenziali privati) a margine di un incontro tecnico tra le strutture delle Casse e alcuni tecnici dell’Inps in merito all’applicazione dello schema di decreto interministeriale, di attuazione dell’articolo 33 del Decreto Aiuti, che è ancora al vaglio della Corte dei Conti per poi essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Secondo quanto previsto dallo schema del suddetto decreto interministeriale, ai fini del riconoscimento del beneficio, il soggetto interessato deve presentare istanza all’ente di previdenza cui è obbligatoriamente iscritto, nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dallo stesso ente.
Nel caso in cui il beneficiario sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e ad uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, l’istanza deve essere presentata esclusivamente all’INPS, pena l’inammissibilità della domanda.
L’istanza deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria responsabilità, pena l’inammissibilità della stessa:
a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
b) di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50;
c) di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;
d) di essere iscritto alla data del 18 maggio 2022 ad una delle gestioni previdenziali dell’INPS o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
e) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.
All’istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
L’ADEPP ha precisato che non ci sarà alcun click day per i professionisti. Con l’individuazione di una data perentoria per l’invio delle domande (30/11/2022) viene data la possibilità di effettuare l’autodichiarazione sul possesso del requisito del reddito con maggiore consapevolezza.
L’Associazione ha sottolineato, inoltre, che, rispetto alla platea dei beneficiari, le risorse stanziate sono sufficienti a garantire l’erogazione del bonus.
12 SETT 2022 É possibile presentare domanda dal 15 settembre 2022 fino al 28 ottobre 2022. (MINISTERO DEI BENI CULTURALI – Comunicato 08 settembre 2022)
É possibile presentare domanda per il riconoscimento del credito di imposta riferita all’anno 2021, dalle ore 12:00 del 15 settembre 2022 fino al 28 ottobre 2022 alle ore 12:00, esclusivamente mediante questo portale:
ttps://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/.
Con l’occasione si avvisa che per l’anno in corso nella domanda dovrà essere specificata anche la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media, grande).
Si segnala inoltre che gli utenti che hanno presentato istanza o effettuato l’accesso al portale nell’anno precedente, devono comunque effettuare una nuova registrazione a partire dalla data suindicata.
Per ogni dettaglio è possibile consultare la guida alla compilazione della domanda.
Si fa presente che la guida, che ha il solo scopo esemplificativo, potrebbe lievemente differire, nella forma grafica e in alcune denominazioni, dalla release attualmente online.
Eventuali richieste di informazioni potranno essere indirizzate a taxcreditlibrerie@cultura.gov.it
Pubblicato il file “Regole tecniche e modalità di svolgimento dello sportello informatico” nel quale sono descritti il funzionamento dello sportello informatico e le modalità di comportamento da tenere da parte dell’utente, con particolare riguardo alla fase di invio della domanda online.
In attuazione del TU sicurezza, l’Inail finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’obiettivo è quello di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.
L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e anche agli enti del terzo settore limitatamente all’Asse 2 di finanziamento.
Sul portale Inail – nella sezione Accedi ai Servizi Online – le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali.
La domanda compilata e registrata, esclusivamente, in modalità telematica, deve essere inoltrata allo sportello informatico per l’acquisizione dell’ordine cronologico, secondo quanto riportato nel documento “Regole Tecniche e modalità di svolgimento”.
Le domande ammesse agli elenchi cronologici devono essere confermate, a pena di decadenza dal beneficio, attraverso l’apposita funzione on line di upload/caricamento della documentazione, come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.
Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, sono pubblicate sul portale dell’Istituto, nella sezione dedicata alle scadenze dell’Avviso Isi 2021, dal 26 febbraio 2022 (INAIL – Comunicato 12 settembre 2022).
dal mese di settembre i lavoratori delle imprese artigiane iscritti all’EBAC – Calabria, possono presentare le domande per la concessione di un contributo una tantum per il sostegno al reddito
L’’Ente bilaterale calabrese per l’artigianato – EBAC ha deliberato un bando rivolto esclusivamente ai lavoratori delle imprese artigiane per la concessione di un contributo una tantum per il sostegno al reddito per venire incontro ai rincari del settore energetico.
Il bonus è concesso nella misura “una tantum” di € 200 per i lavoratori full time e superiori al 60% di part time mentre è concesso nella misura di € 300 per tutti i lavoratori part time fino al 60%.
Le domande possono essere presentate solo attraverso gli sportelli delle ass.ni datoriali e sindacali a partire dal 5 settembre p.v. utilizzando l’apposita modulistica e fino ad esaurimento dei fondi previsti (importo complessivo stanziato euro 20.000).
I Soggetti interessati sono i lavoratori dipendenti iscritti all’EBAC Calabria, i cui datori di lavoro abbiano maturato una contribuzione ad EBNA/FSBA pari ad almeno 24 Mesi al 31/12/2021 e siano regolari anche con i versamenti dal 1 gennaio 2022.
Le erogazioni avverranno con bonifico bancario su iban del lavoratore al netto delle ritenute irpef come per legge.
Il lavoratore deve essere in forza alla data di presentazione della domanda e deve avere maturato almeno 3 mesi di contribuzione/iscrizione ebac. Inoltre, lo stesso, non deve aver superato la media di euro 1.700,00 quale netto in busta, tenendo i considerazione le buste paga relative ai mesi di Aprile e Maggio 2022. Il lavoratore deve dimostrare di avere almeno un’utenza di energia attiva a lui intestata o al coniuge.
La domanda può essere presentata esclusivamente per il tramite di una delle AADD e OOSSS socie fondatrici di EBAC Calabria, redatta su apposito modello di domanda e trasmessa per via pec dalla stessa organizzazione a ebaccalabria@pec.it., allegando il documento di identità, la busta paga relativa al mese di aprile e maggio 2022 e copia di una bolletta relativa a utenza intestata al lavoratore o al coniuge in quest’ultimo caso occorre allegare autocertificazione relativa allo stato di famiglia e residenza nella stessa abitazione.
L’Agenzia delle Entrate con la risposta 09 settembre 2022 n. 452 ha fornito chiarimenti sul regime Iva di cui all’art. 10, co. 1, n. 18, D.P.R. n. 633/1972 relativo alle prestazioni mediche.
L’art. 10, co. 1, n. 18), D.P.R. n. 633/1972 esenta da IVA le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie.
Il regime di esenzione è, dunque, riconosciuto a condizione che le prestazioni mediche siano:
– dirette esclusivamente alla tutela, al mantenimento nonché al ristabilimento della salute della persona;
– fornite da soggetti in possesso delle qualifiche professionali richieste dalla legge.
Relativamente alla definizione di “prestazione medica”, la Corte di giustizia europea ha evidenziato che tale nozione non si presta ad un’interpretazione che includa interventi medici diretti ad uno scopo diverso da quello della diagnosi, della cura e, nella misura possibile, della guarigione di malattie o di problemi di salute. Anche se le prestazioni mediche devono avere uno scopo terapeutico, da ciò non consegue necessariamente che lo stesso “debba essere inteso in un’accezione particolarmente rigorosa”. Non costituisce causa ostativa al riconoscimento del regime di esenzione la circostanza che gli esami o gli altri trattamenti medici a carattere preventivo siano effettuati su persone non affette da alcuna patologia o anomalia di salute , stante la finalità generale di rendere maggiormente accessibili le cure mediche, riducendone gli oneri di spesa.
Non possono, invece, beneficiare del regime agevolativo le prestazioni mediche effettuate per un fine diverso da quello di tutelare, vuoi mantenendola o vuoi ristabilendola, la salute delle persone. Ai fini del riconoscimento del regime di esenzione occorre, dunque, avere riguardo non alla prestazione medica in quanto tale, bensì alla finalità cui la stessa è sottesa.
Sul piano della prassi amministrativa interna, la circolare n. 25 del 3 agosto 1979 ha chiarito che fruiscono dell’esenzione anche le prestazioni rese da laboratori radiologici e da laboratori di analisi mediche e di ricerche cliniche, in qualsiasi forma organizzati (ad esempio società di persone o di capitali, enti, ecc.), indipendentemente dal fatto che siano diretti da medici, chimici o biologi.
La circolare n. 13 del 28 febbraio 1991 ha, altresì, precisato che sono riconducibili nell’ambito applicativo dell’esenzione anche le prestazioni mediche che non necessitano di un rapporto diretto con la persona (nel caso specifico si trattava delle prestazioni rese dall’odontotecnico) in quanto svolte nell’esercizio delle arti ausiliare delle professioni sanitarie, cui risultano strettamente e funzionalmente connesse. La risoluzione n. 87/E del 2006 ha, infine, riconosciuto il regime di esenzione alle prestazioni di analisi rese da un laboratorio centralizzato (chiuso al pubblico) ai laboratori associati, che curano i rapporti con i clienti esterni, provvedendo ai prelievi, alla consegna dei risultati e alla fatturazione dell’intera prestazione.
Tanto premesso, sulla base degli indirizzi giurisprudenziali e di prassi sopra richiamati, si ritiene che i servizi di diagnostica medica, con un alto livello di specializzazione nell’attività di refertazione possono in linea di principio essere ricondotti nell’ambito applicativo del richiamato articolo 10, comma 1, n. 18), in quanto diretti alla tutela dello stato di salute della persona.
La Cassa Edile per la provincia di Frosinone, comunica a tutte le imprese del settore Edilizia Industria, l’erogazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione – E.V.R. – annualità 2022
La Cassa Edile di Frosinone, con riferimento all’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) relativo all’anno 2022, comunica che il 1° agosto 2022 l’ANCE Frosinone e le OO.SS. Provinciali hanno proceduto alla verifica degli indicatori territoriali contrattualmente previsti e alla conseguente determinazione degli importi erogabili nella Provincia di Frosinone, come previsto dal CIPL 11 aprile 2016 e dal vigente CCNL.
Tale verifica è stata effettuata raffrontando i dati andamentali del triennio 2021/2020/2019 con il triennio 2020/2019/2018 e gli indicatori territoriali presi in considerazione sono risultati positivi.
Oltre alla verifica degli indicatori territoriali, effettuata dalle Parti Sociali, va espletata una ulteriore verifica a livello aziendale.
Ciascuna impresa, pertanto, deve procedere al raffronto su base triennale dei seguenti due parametri aziendali:
– Ore denunciate in Cassa Edile (o in alternativa, per le imprese che non abbiano operai alle proprie dipendenze, ore lavorate, come registrate sul Libro Unico del Lavoro);
– Volume d’affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.
Ai fini della verifica dei parametri aziendali relativa al 2022, le imprese prenderanno a riferimento i dati (“Ore denunciate” e “Volume affari IVA”), relativi al triennio 2021/2020/2019, confrontandolo con quello 2020/2019/2018.
Il raffronto a livello aziendale tra la media dei valori (“Ore denunciate” e “Volume affari IVA”) del triennio 2021/2020/2019 rispetto alla media dei valori (“Ore denunciate” e “Volume affari IVA”) del triennio 2020/2019/2018, determinerà una delle seguenti situazioni:
– se entrambi i parametri aziendali risultano pari o positivi, l’azienda eroga l’E.V.R. nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° luglio 2014 (Tabella A);
– se uno dei due parametri aziendali risulta negativo, l’azienda eroga l’E.V.R. nella misura del 65% del suddetto 4% (Tabella B).
-se entrambi i parametri risultano negativi, l’azienda non eroga l’E.V.R.
TABELLA A – IMPRESE CON ENTRAMBI I PARAMETRI POSITIVI
E.V.R. Provinciale 4% dei minimi in vigore al 1° luglio 2014
OPERAI |
Valori orari |
---|---|
IV Livello | € 0,26 |
III Livello | € 0,25 |
II Livello | € 0,22 |
I Livello | € 0,19 |
IMPIEGATI |
Valori mensili |
---|---|
VII Livello | € 65,23 |
VI Livello | € 58,71 |
V Livello | € 48,92 |
IV Livello | € 45,66 |
III Livello | € 42,40 |
II Livello | € 38,16 |
I Livello | € 32,61 |
TABELLA B – IMPRESE CON UN PARAMTERO POSITIVO
65% dell’E.V.R. Provinciale
OPERAI |
Valori orari |
---|---|
IV Livello | € 0,17 |
III Livello | € 0,16 |
II Livello | € 0,14 |
I Livello | € 0,12 |
IMPIEGATI |
Valori mensili |
---|---|
VII Livello | € 42,40 |
VI Livello | € 38,16 |
V Livello | € 31,80 |
IV Livello | € 29,68 |
III Livello | € 27,56 |
II Livello | € 24,80 |
I Livello | € 21,20 |
Si precisa che l’E.V.R., come sopra determinato, spetta ai lavoratori per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.
Pertanto, all’esito della verifica aziendale, le imprese dovranno iniziare a corrispondere ai propri dipendenti l’E.V.R. a partire dalla retribuzione di agosto 2022 (erogata a settembre 2022).
A partire dalla già menzionata mensilità di agosto 2022 ed entro il 31/12/2022, le aziende dovranno provvedere ad erogare, oltre alla quota corrente, anche le ulteriori somme maturate dai lavoratori a titolo di E.V.R. da gennaio 2022 a luglio 2022, che andranno quindi conguagliate entro fine 2022.
In caso di interruzione del rapporto di lavoro nel periodo di vigenza dell’E.V.R., l’ultima busta paga del lavoratore dovrà contenere tutte le spettanze, anche pregresse a far data dal 1° gennaio 2022
Le cessioni degli ecotomografi ad ultrasuoni possono beneficiare, in linea di principio, delle agevolazioni IVA, ossia regime di esenzione per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2020 e applicazione dell’aliquota IVA nella misura del 5% per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, di cui all’articolo 124 del D.L. 34/2020 (Agenzia delle entrate – Risposta 09 settembre 2022, n. 446).
In ogni caso, per usufruire del regime di favore in questione, le cessioni dei beni in commento devono rispettare la finalità sanitaria che, in base ai chiarimenti forniti con la circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020, costituisce un’ulteriore condizione alla quale è subordinata l’applicazione delle agevolazioni previste dall’articolo 124 del citato decreto-legge n. 34 del 2020. In proposito, qualora la dimostrazione della finalità sanitaria del prodotto ceduto non sia desumibile dalla natura del cessionario e/o del suo settore di attività, la medesima può essere corroborata con qualsiasi documento ritenuto opportuno, che consenta in sede di controllo di verificare i dati e le situazioni oggettive in essa contenuti.
Resta, ad ogni modo, impregiudicata la facoltà dell’amministrazione di valutare, in sede di controllo, sulla base delle circostanze e dei fatti del caso di specie, l’effettivo uso sanitario dei prodotti in questione.
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