Chiarimenti dalle Entrate sulla restituzione dell’IVA non dovuta

Arrivano chiarimenti dall’Agenzia delle entrate italiana riguardo alla restituzione dell’IVA non dovuta, ai sensi dell’articolo 30-ter del Decreto IVA (Agenzia delle entrate, risoluzione 3 ottobre 2025. n. 50).

La risoluzione fornisce chiarimenti richiesti in merito all’applicazione dell’articolo 30-ter, in particolare riguardo al caso di applicazione di un’IVA non dovuta a una cessione di beni o a una prestazione di servizi che sia stata accertata in via definitiva dagli uffici dell’Agenzia delle entrate.

L’articolo 30-ter del decreto IVA, introdotto dall’articolo 8 della Legge n. 167/2017″), definisce l’attuale sistema per il recupero dell’IVA indebitamente versata.
Il comma 1 consente al soggetto passivo di presentare la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni. Tale termine decorre dalla data del versamento dell’imposta o, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Il comma 2 disciplina il caso in cui l’applicazione di un’imposta non dovuta sia stata accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria. In questa ipotesi, il cedente o prestatore (il soggetto che ha emesso la fattura) può presentare la domanda di restituzione entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa.
Tale disciplina del rimborso, in linea con il principio della neutralità dell’imposta, garantisce al cedente/prestatore la possibilità di ottenere il rimborso dell’imposta originariamente versata all’erario.

 

La suddetta possibilità è espressamente subordinata a due condizioni:

  • l’avvenuta restituzione al cessionario/committente dell’imposta indebitamente addebitata in fattura;
  • il cessionario/committente deve aver precedentemente restituito tale imposta all’erario a seguito di un accertamento definitivo.

Le norme relative al rimborso devono essere lette congiuntamente al comma 3 dell’articolo 30-ter, il quale prevede che la restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.

Così, spiega l’Agenzia, se a seguito dell’attività di controllo da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate il rapporto contrattuale tra le parti venga riqualificato e conseguentemente escluso il diritto alla detrazione dell’IVA collegata alle prestazioni afferenti al contratto asseritamente ritenuto di appalto per invalidità del titolo giuridico dal quale scaturiscono, non essendo configurabile una prestazione dell’appaltatore imponibile ai fini IVA, non potrà darsi luogo ad alcuna restituzione dell’imposta.

Cassa Edile Varese: contributo asilo nido per i lavoratori iscritti

Il 31 ottobre scade il termine per richiedere il bonus asilo nido di 1.000,00 euro

La Cassa Edile di Varese prevede l’erogazione in favore di tutti i lavoratori iscritti di un contributo per coprire il costo della retta per l’asilo nido frequentato dai loro figli o soggetti equiparati.

Viene concesso un contributo per un importo massimo di 1.000,00 euro annui per ciascun figlio, fino a concorrenza di quanto effettivamente pagato dal lavoratore.

Per poter accedere a questa prestazione, il lavoratore deve rispettare i seguenti requisiti di anzianità di servizio:

600 ore di lavoro effettivo nel semestre precedente la domanda;

1200 ore di lavoro effettivo nei 2 semestri precedenti la domanda.

La domanda per il contributo deve essere presentata alla Cassa Edile entro e non oltre il 31 ottobre 2025, facendo riferimento all’anno di frequenza.

La suddetta domanda deve essere corredata dal documento attestante lo stato di famiglia e dall’attestato di frequenza rilasciato dall’asilo nido, con l’indicazione esplicita dell’ammontare delle rette.

Credito d’imposta per corsi di formazione agricola: percentuale di fruizione al 100%

L’Agenzia delle entrate stabilisce la percentuale di credito d’imposta fruibile per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione relativi alla gestione dell’azienda agricola (Agenzia delle entrate, provvedimento 3 ottobre 2025, n. 364506 ).

L’articolo 6, comma 1, della Legge 15 marzo 2024, n. 36, ha previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta, per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola. Originariamente, tale credito era stabilito in misura pari all’80% delle spese effettivamente sostenute nell’anno 2024, fino a un massimo di 2.500 euro per beneficiario.
L’articolo 4, comma 4, del decreto attuativo del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 1° aprile 2025, ha poi previsto che la percentuale di fruizione fosse pari al 100% nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti fosse risultata inferiore al limite di spesa.
L’analisi delle richieste ha mostrato che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni presentate tra il 25 agosto 2025 e il 24 settembre 2025 è stato pari a 34.643 euro. Poiché tale importo è risultato significativamente inferiore al limite complessivo di spesa di 2 milioni di euro, la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile è stata stabilita al 100% dell’importo richiesto.

 

L’ammontare massimo fruibile da ciascun beneficiario è calcolato moltiplicando il credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, secondo le modalità definite con il provvedimento n. 305754/2025, per la suddetta percentuale del 100%, troncando il risultato all’unità di euro.

 

Ciascun beneficiario può visualizzare l’importo del credito d’imposta così determinato tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

 

Il credito d’imposta deve essere utilizzato dai beneficiari esclusivamente in compensazione.

 

Tale credito è utilizzabile dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento, dopo il rilascio di una seconda ricevuta che ne comunica il riconoscimento, ma comunque non prima della data di conclusione del corso di formazione.

La dichiarazione per il periodo di imposta 2026

La dichiarazione per il periodo di imposta 2026

La presentazione relativa alle aliquote fiscali e alle detrazioni d’imposta sarà sarà possibile dal 15 ottobre 2025 (INPS, messaggio 3 ottobre 2025, n. 2916).

L’INPS ha comunicato che, dal 15 ottobre 2025, sarà possibile presentare la dichiarazione per il periodo d’imposta 2026 relativa alle aliquote fiscali e alle detrazioni d’imposta.

Va rammentato che la dichiarazione riguarda tutti i beneficiari di prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati:

– all’applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito;
– al non riconoscimento totale o parziale delle detrazioni d’imposta per reddito (articolo 13 del TUIR).

La dichiarazione può essere inoltrata online tramite il servizio dedicato “Dichiarazione per il diritto alle detrazioni d’imposta per reddito e per carichi di famiglia” disponibile sul sito istituzionale dell’INPS.

In mancanza di esplicita comunicazione, l’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, applicherà:

– le aliquote per scaglioni di reddito previste dalla normativa vigente;
– le detrazioni d’imposta sulla base del reddito erogato.

Peraltro, anche se si percepisce l’Assegno unico e universale (AUU), è importante comunicare all’INPS i dati relativi ai figli a carico. I figli rilevano ai fini dei benefici fiscali anche quando:

– il contribuente percepisce già l’AUU;
– il figlio ha superato i requisiti anagrafici previsti dall’articolo 12 del TUIR.

Ebinter Treviso: stanziati fondi per l’acquisto dei libri di testo

L’Ente Bilaterale di Treviso ha attivato un contributo fino a 150,00 per le famiglie con figli, le domande entro il 31 ottobre 2025

L’Ente Bilaterale di Treviso ha stanziato dei fondi per aiutare le famiglie con figli in età scolare, così da offrire un supporto per l’acquisto dei libri di testo e degli abbonamenti ai mezzi pubblici. 
Secondo quanto indicato da Federconsumatori e riportato dall’Ente, il rientro sui banchi di scuola potrebbe rappresentare un vero e proprio colpo per le finanze di una famiglia, alle prese con spese complessive che potrebbero superare i 1.300,00 euro. Gran parte di questa cifra verrà impiegata per l’acquisto dei libri di testo, con un costo che si aggira intorno ai 715,00 euro.
Alla luce del quadro tracciato, l’Ente ha attivato un contributo fino a 150,00 euro per figlio (200,00 euro per il terzo figlio) per l’acquisto di libri di testo e abbonamento ai mezzi pubblici. Il contributo si rivolge ai 6.000 dipendenti aderenti all’Ente ed impiegati nei settori del commercio, dei servizi e del turismo. 
Le domande di adesione devono essere presentate entro il 31 ottobre 2025. Inoltre, per alleggerire le spese, l’obiettivo è quello di introdurre una detraibilità del 19% dei costi relativi ai libri, applicabile almeno ad un ISEE di 40.000,00 euro. 

CCNL Funzioni Locali: nuovo incontro per il rinnovo

Durante l’incontro l’Aran ha presentato un testo contenente novità economiche e normative

Il 2 ottobre si è svolto un nuovo incontro tra i sindacati e l’Aran in merito alla prosecuzione delle trattative sul rinnovo del CCNL Funzioni Locali 2022-2024.

Durante l’incontro, l’Aran ha presentato un testo contenente alcune novità:

–  revisione della disciplina della malattia per il personale a tempo determinato;

– aumento delle indennità di servizio esterno;

– incremento dello straordinario a carico del fondo della contrattazione decentrata per
gli enti senza dirigenza;

– riclassificazione di alcune materie che possono essere sottoposte ad atto unilaterale

A  tal proposito, i sindacati si sono dichiarati contrari all’uso delle risorse decentrate per integrare lo straordinario ed applicare a nuove materie gli atti unilaterali oltre alla modifica dell’istituto della malattia per il tempo determinato in quanto ritenuto peggiorativo.

Hanno , invece, definito corretto l’amento dei minimi delle indennità di servizio.

Previsto un nuovo tavolo per il prossimo 14 ottobre.

CCNL Gomma Industria: approvata la piattaforma di rinnovo

Richiesti un incremento salariale complessivo (TEC) di 235,00 euro al livello F ed il miglioramento delle condizioni di lavoro

Nei giorni scorsi l’assemblea unitaria Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil del settore Gomma Plastica ha approvato la piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, in scadenza il prossimo 31 dicembre. In Italia operano nel settore circa 165mila addetti in 3.860 imprese. 

Dal punto di vista economico, le OO.SS. hanno richiesto nel triennio 2026-2028 un incremento salariale complessivo (TEC) di 235,00 euro al livello F, prevedendo la revisione del salario medio di riferimento. In materia di welfare hanno ribadito la necessità di un rafforzamento dei Fondi contrattuali integrativi, in particolare per la quota a carico delle imprese destinata al Fondo Gomma Plastica.

Dal punto di vista normativo, in un’ottica di rafforzamento delle relazioni industriali, i Sindacati hanno richiesto il potenziamento dell’Osservatorio nazionale, con l’obiettivo di renderlo un luogo ancora più concreto di discussione. Centrale è stato il rafforzamento in materia di salute, sicurezza e ambiente, in particolare rispetto alla costituzione di un Organismo paritetico nazionale a cui verranno attribuiti compiti di ricerca, formazione, iniziative, anche congiunte, a partire dai temi dall’impatto del clima nei luoghi di lavoro e dell’invecchiamento attivo. Ampio spazio è stato inoltre dedicato alle richieste di miglioramento delle condizioni di lavoro e dei diritti: sostegno alla genitorialità, nonchè definizione di linee guida sugli accomodamenti ragionevoli per favorire l’inclusione di tutte le lavoratrici ed i lavoratori nelle imprese del settore.

La piattaforma, così come sopra presentata, è stata inviata inviata all’Associazione datoriale per l’avvio delle trattative.

Flussi migratori, il governo approva il decreto-legge

Approvato, in via definitiva, il provvedimento recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 2 ottobre 2025, n. 143).

Il governo, nella seduta del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2025, ha approvato, in via definitiva, il decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio, apportando una modifica rispetto al precedente testo in modo da prevedere la proroga, fino al 2028, delle misure che consentono l’ingresso fuori quota di 10.000 lavoratori stranieri all’anno per l’assistenza di anziani ultraottantenni e persone con disabilità.

Inoltre, il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alla programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028. Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle competenti commissioni parlamentari e della Conferenza unificata.

Bonus edilizi e successione: le regole per il trasferimento delle rate residue agli eredi

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato chiarimenti sul caso di trasferimento mortis causa di un immobile, su cui sono stati effettuati interventi di recupero del patrimonio edilizio, a un erede che ne acquisisce la detenzione materiale e diretta solo in un momento successivo a quello di apertura della successione (Agenzia delle entrate, principio di diritto 2 ottobre 2025, n. 7).

L’articolo 16-bis del TUIR prevede una detrazione IRPEF, attualmente del 36% (elevata al 50% in certi casi), per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
Il comma 8 dello stesso articolo disciplina il trasferimento della detrazione in caso di cambio di titolarità dell’immobile. In particolare, per il caso di decesso, stabilisce che “la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”.

 

La questione riguarda il momento in cui l’erede deve avere la detenzione materiale e diretta dell’immobile per poter beneficiare delle rate residue della detrazione.
La norma non prescrive che la detenzione debba sussistere necessariamente nell’anno di apertura della successione come presupposto per il trasferimento all’erede del diritto alla detrazione delle rate residue. Anche la circolare n. 17/E/2023, pur richiedendo la detenzione per ogni anno in cui si fruisce della detrazione, non la indica come un presupposto essenziale nell’anno del decesso per il trasferimento stesso.
La condizione essenziale è che la detenzione materiale e diretta dell’immobile sussista per l’intera durata del periodo d’imposta di riferimento. Se l’immobile è locato o concesso in comodato, anche solo per una parte dell’anno, l’erede non può fruire della quota di detrazione di quell’annualità.

 

Se al momento dell’apertura della successione nessun erede detiene l’immobile (ad esempio, perché è locato), la quota di detrazione per l’anno del decesso non può essere utilizzata. Tuttavia, se negli anni successivi un erede acquisisce la detenzione materiale e diretta (ad esempio, alla scadenza del contratto di locazione), potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza.

 

Per poter usufruire delle rate residue, l’erede deve mantenere la detenzione materiale e diretta dell’immobile ininterrottamente dal 1° gennaio al 31 dicembre del periodo d’imposta. Se la detenzione viene acquisita in corso d’anno, il diritto alla detrazione per le quote residue sorgerà solo per i periodi d’imposta successivi.

Il diritto alla detrazione spetta solo all’erede (o agli eredi) che mantiene la detenzione materiale e diretta del bene per l’intero anno. Se il numero di eredi che soddisfano questa condizione varia da un anno all’altro, il diritto alla detrazione deve essere ripartito di conseguenza tra di loro in ciascun anno.

 

Tali considerazioni trovano applicazione anche con riferimento:
• al Bonus verde per la sistemazione a verde di aree scoperte private;
• all’Ecobonus per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, data la presenza di una disposizione analoga a quella del TUIR;
• al Superbonus per interventi di efficienza energetica, antisismici e altri interventi specifici.

CCNL Pesca Cooperative e Costiera (imbarcati): i sindacati approvano le piattaforme di rinnovo

Per il CCNL 2026-2029 i sindacati chiedono l’aumento salariale e la modernizzazione del contratto

Lo scorso 26 settembre gli attivi unitari delle Organizzazioni sindacali Fai, Flai e Uila Pesca hanno approvato all’unanimità le due piattaforme per il rinnovo dei CCNL 2026-2029 per il personale non imbarcato delle cooperative e per il personale imbarcato adibito alla pesca marittima. Le suddette piattaforme verranno, pertanto, inviate alle controparti datoriali.

Il rinnovo si inserisce in un contesto di difficoltà per il settore della pesca, dovuto alle politiche Ue, alle tensioni internazionali e ai cambiamenti climatici.

Le piattaforme approvate dai sindacati mirano a:

– contribuire ad un rilancio complessivo del settore;

– modernizzare il ruolo dei lavoratori;

– rendere il lavoro più attrattivo e favorire il ricambio generazionale;

– rafforzare le relazioni sindacali e la contrattazione di secondo livello.

Tra i punti prioritari si evidenziano, inoltre, l’incremento dei congedi parentali, l’accesso ai fondi previdenziali e la prevenzione della violenza di genere. Sul piano economico, le richieste dei sindacati, per entrambi i CCNL, prevedono:

– un incremento salariale del 12% per aumentare il potere d’acquisto dei lavoratori;

– per il personale imbarcato, un’indennità specifica di 15,00 euro giornalieri per imbarchi superiori alle 48 ore;

– per il personale non imbarcato delle cooperative, un aumento dell’indennità per il pernottamento in valle da pesca da 45,00 euro a 60,00 euro.

I sindacati, affermando l’importanza della suddetta approvazione delle piattaforme di rinnovo, auspicano una celere conclusione delle trattive.