CCNL Chimica Piccola Industria: varata la piattaforma rivendicativa

Le OO.SS. richiedono aumenti salariali e ampliamento dei diritti 

Nei giorni scorsi a Milano le rappresentanze di Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil hanno varato la piattaforma di rinnovo del contratto nazionale di lavoro Unionchimica Confapi per il triennio 2026-2028, in scadenza il prossimo 31 dicembre. Nei prossimi giorni la piattaforma sarà inviata alle controparti.

Come affermato dalle OO.SS. la piattaforma presenta delle proposte con l’intento di modernizzare l’articolato contrattuale aggiornandolo ai mutamenti che in questi tempi stanno rivoluzionando il lavoro, estendendo la tutela attraverso un ampliamento dei diritti e una contrattazione più articolata sull’organizzazione del lavoro.

Dal punto di vista economico la richiesta complessiva avanzata dai sindacati per i vari settori sono:

188,00 euro per il comparto chimico, concia e settori accorpati;

235,00 euro per il comparto plastica e gomma;

215,00 euro per il comparto ceramica;

217,00 euro per i comparti abrasivi, vetro meccanizzato, vetro trasformazione e vetro soffiato.

Sul piano del welfare contrattuale le organizzazioni sindacali ritengono necessario il potenziamento della promozione del Fondo di Previdenza Integrativa, anche attraverso 1 ora di assemblea retribuita aggiuntiva al monte ore annuo e un aumento del contributo destinato a FONDAPI a carico delle aziende in favore di tutti gli iscritti. Richiesto inoltre l’aumento delle maggiorazioni turni e straordinari, nonchè dell’elemento perequativo comune a tutti i settori.

Dal punto di vista normativo, tra le priorità il rafforzamento e l’ampliamento del sistema delle relazioni industriali a livello nazionale, territoriale e aziendale. Tra le richieste anche la presentazione da parte dei Sindacati di categoria del contratto tramite almeno 1 ora di assemblea retribuita annua, in orario di lavoro, aggiuntiva al monte ore previsto.

In materia di formazione viene richiesta l’istituzione del “libretto formativo” per certificare le professionalità acquisite dalle lavoratrici e dai lavoratori. Per quanto riguarda la salute, sicurezza e ambiente Filctem, Femca, Uiltec ritengono che in caso di cambiamenti organizzativi sarà avviato un confronto preventivo con gli RLS/RLSSA e, al fine di prevenire gli infortuni, saranno avviate campagne di prevenzione e di formazione.

Infine è stata data rilevanza al capitolo del mercato del lavoro, diritti e tutele, con richieste su permessi aggiuntivi, azioni sulla parità di genere, rimodulazione di istituti come ferie, malattia ed orari di lavoro, in un’ottica di miglioramento della conciliazione dei tempi di vita e tempi di lavoro.

Rimborsi permessi retribuiti per mandato amministrativo: trattamento ai fini IVA

Le somme rimborsate dall’Ente al datore di lavoro, per quanto da quest’ultimo corrisposto a titolo di retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza dal servizio fruite dal lavoratore, non rientrano nel campo di applicazione dell’Iva e non si rilevano le condizioni affinché l’operazione possa essere considerata una prestazione di servizi a titolo oneroso, di cui all’articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972. Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate con Risposta ad interpello del 9 ottobre 2025, n. 261.

Il Comune Istante chiede chiarimenti in merito alla rilevanza ai fini dell’imposta sul valore aggiunto del rimborso che l’ente pubblico eroga al datore di lavoro per le ore di permesso retribuito concesse al dipendente che svolge mandato elettivo, ai sensi degli artt. 79 e 80 del decreto legislativo 267/2000 ”Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (TUEL).

Ai sensi dell’articolo 79 del TUEL, i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali hanno diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

In particolate, l’Istante chiede se i permessi retribuiti fruiti dai lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici, che svolgono il mandato elettivo di amministratore di ente pubblico, possono/devono essere considerati prestiti e/o distacchi di personale.

L’articolo 80 del TUEL prevede che «le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell’ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all’articolo 79. L’ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. […] Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67.».

Ai sensi del richiamato comma 35 dell’articolo 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67, abrogato dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, «Non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo».

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza 11 marzo 2020, causa C-94/19, ha affermato però l’incompatibilità di questa disposizione con l’articolo 2, punto 1, della direttiva 2006/112/CE, contenente l’elenco delle operazioni soggette a Iva, nella parte in cui dispone l’irrilevanza ai fini Iva dei prestiti o dei distacchi di personale «[…] di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall’altro, si condizionino reciprocamente». Per i giudici unionali tale operazione rileva ai fini Iva quando tra le parti sussiste un nesso diretto in forza del quale «[…] le due prestazioni si condizionano reciprocamente, […] vale a dire che l’una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra, e viceversa […].

Al fine di recepire tale orientamento, l’articolo 16ter del decreto-legge 16 settembre 2024 n. 131 al comma 1 dispone che «Il comma 35 dell’articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è abrogato» e al comma 2 chiarisce che« Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025; sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 marzo 2020, nella causa C-94/19, o in conformità all’articolo 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.». In particolare, la  circolare n.5/E del 2025 ha chiarito che si ha distacco o prestito di personale quando:

– un datore di lavoro (”distaccante”) mette a disposizione temporaneamente, a favore di un altro soggetto (di seguito anche ”distaccatario”), uno o più lavoratori per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa;

– tale datore di lavoro rimane comunque responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore;

l’operazione è posta in essere dal distaccante con la finalità di soddisfare un proprio interesse; solitamente il soggetto distaccatario appartiene allo stesso gruppo societario oppure alla stessa rete di impresa del distaccante.

Ciò premesso, l’operazione di distacco o prestito di personale in argomento, per effetto della novella normativa, risulta essere rilevante ai fini dell’IVA al ricorrere dei requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali normativamente previsti.

A parere della Agenzia delle entrate, ancorché il citato articolo 80 del TUEL rinvii indirettamente ai prestiti e distacchi di personale, la fattispecie sottoposta con istanza di interpello in esame, non appare riconducibile a quelle esaminate dalla circolare n. 5/E del 2025, in assenza degli elementi nella stessa esplicitati.

Le somme rimborsate dall’Ente al datore di lavoro, per quanto da quest’ultimo corrisposto a titolo di retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza dal servizio, di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 79 del TUEL, fruite dal lavoratore, non appaiono riconducibili al rimborso del costo del dipendente distaccato da parte della distaccataria a favore della distaccante, quanto piuttosto tese a consentire al cittadino che ricopre cariche pubbliche di espletare il proprio mandato, potendo fruire dei necessari permessi e, contestualmente, non gravare sul datore di lavoro.

In particolare, si osserva che non rinvenendo «[…] l’esistenza di un nesso di reciprocità fra le prestazioni (in senso lato) dedotta nel rapporto che lega le parti […]», viene a mancare la «funzione sinallagmatica tra gli importi erogati dalla parte», (Ente), «e la prestazione resa dalla controparte», (datore di lavoro) (cfr. Circolare 20/E dell’11 maggio 2015). Pertanto, le somme rimborsate dall’Ente al datore di lavoro, per quanto da quest’ultimo corrisposto a titolo di retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza dal servizio fruite dal lavoratore, non rientrano nel campo di applicazione dell’Iva e non si rilevano le condizioni affinché l’operazione possa essere considerata una prestazione di servizi a titolo oneroso, di cui all’articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972.

 

Avvisi bonari per lavoratori autonomi e datori di lavoro agricoli

La documentazione è disponibile nel Cassetto previdenziale del contribuente (INPS, messaggio 6 ottobre 2025, n. 2955).

L’INPS informa che sono disponibili all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, nella sezione “Dati complementari”, alla voce “Lista Av. Bonari AZ AGRI” e “Lista Avvisi Bonari AUT” gli Avvisi bonari relativi ai datori di lavoro che assumono manodopera agricola e ai lavoratori autonomi agricoli.

L’Avviso Bonario indica il dettaglio dei dati relativi al residuo debito per i contributi previdenziali e assistenziali e le somme aggiuntive, riferiti ai periodi richiesti con l’emissione dell’anno 2024 per i lavoratori autonomi agricoli e con le emissioni del e 4° trimestre dell’anno 2023 e del e 2° trimestre dell’anno 2024 per i datori di lavoro agricolo.

Nella comunicazione sono presenti anche i riferimenti per la compilazione del modello di pagamento F24 o per la presentazione dell’istanza telematica di rateazione.

Nel caso il contribuente avesse già provveduto al versamento delle somme indicate nell’Avviso bonario, può comunicarlo allegando copia del versamento o indicando gli estremi dello stesso attraverso il “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, nella sezione “Contatti” alla voce “Com. Bidirezionale”.

In caso di mancato pagamento, l’INPS provvederà all’emissione dell’Avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

CCNL Cartai: considerazioni di Fistel-Cisl sul rinnovo

La Sigla sindacale non aderisce allo stato di agitazione e chiede mandato pieno ai lavoratori per la conclusione delle trattative

La Sigla sindacale Fistel-Cisl, con comunicato del 6 ottobre 2025, esprime la non condivisione della decisione delle altre tre Sigle di iniziare lo stato di agitazione, ritenendola una scelta rischiosa in questa fase della trattativa di rinnovo del CCNL di settore.

Il sindacato ribadisce che la richiesta unitaria è focalizzata sulla riforma della classificazione del personale con l’obiettivo di riconoscere e diversificare le professionalità all’interno dell’organizzazione.

L’OO.SS. ritiene centrale l’esigenza di superare la vecchia idea di professionalità come un semplice rapporto uomo-macchina o uomo-mansione. La nuova visione deve riconoscere il ruolo totale del lavoratore, considerando le competenze tecniche e trasversali, la capacità di assumersi responsabilità, la capacità di adattarsi ed, infine, il contributo attivo agli obiettivi dell’azienda..

Il sindacato ritiene indispensabile prevedere anche una fase sperimentale per valutare l’efficacia del nuovo sistema di inquadramento professionale.

Per quanto riguarda la parte economica, Fistel-Cisl, ribadisce l’obiettivo del piano di recupero inflattivo posto in essere attraverso il calcolo IPCA.

La seguente tabella evidenzia la differenza tra l’IPCA prevista e l’IPCA reale per gli anni pregressi:

Anno IPCA prevista IPCA reale Differenza
2022 1 8,1 -7,1
2023 1,2 6,9 -5,7
2024 1,9 1,3 0,6
2025 2 2
2026 1,9 1,9
2027 2 2
2028 2 2

Il sindacato sottolinea l’importanza dell’inserimento in piattaforma della richiesta di recupero dell’inflazione maturata nel periodo di vacanza contrattuale, con il fine di raggiungere un accordo adeguato per il rinnovo del contratto dei grafici. Il suddetto recupero viene stimato nell’importo di circa 260,00 euro complessivi per il periodo 2025-2028.

La Parte datoriale, nell’ultimo meeting, aveva avanzato una proposta di 190,00 euro di aumento contrattuale per il rinnovo triennale 2025-2027. Proposta definita, dal sindacato, come insoddisfacente.

La Sigla Fistel-Cisl ritiene più costruttivo insistere sul confronto, mantenendo le trattative aperte piuttosto che avviare lo stato di agitazione. Pertanto, ha deciso di organizzare delle assemblee per chiedere un mandato pieno ai lavoratori e proseguire la trattativa da concludersi in due mesi. 

Il sindacato afferma che ci siano le condizioni sufficienti per una celere chiusura del contratto con inclusione dei seguenti punti:

– aumento in busta paga di circa 260,00 euro in 4 anni (2025-2028) al livello C1;

– maggiorazione per il turno notturno con un aumento dell’1%;

– aumento da 10,00 euro a 13,00 euro della quota a totale carico dell’azienda per l’assistenza sanitaria integrativa;

– aumento dello 0,2% del contributo al fondo pensione Byblos;

– pareggiamento dell’indennità di ciclo continuo dei cartotecnici e cartai.

Viene sottolineato che le richieste economiche sono state approvate da tutte e 4 le Sigle sindacali e dalla Parte datoriale. 

 

San.in.Veneto: attivo il nuovo pacchetto di prevenzione gratuita 

Campagna sanitaria per la salute maschile 

Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2025 è attivo il nuovo ed ultimo pacchetto di prevenzione gratuito offerto agli iscritti al Fondo Sani.In.Veneto in collaborazione con l’Ulss 8 Berica.

Tale proposta fa seguito al risultato positivo delle precedenti campagne sanitarie come medicina fisica, riabilitazione, ginecologia, cardiologia e ortopedia, che hanno registrato il tutto esaurito.

Il pacchetto è interamente dedicato alla salute maschile e comprende una visita urologica e andrologica per la diagnosi e il trattamento di patologie e disfunzioni dell’apparato urinario e genitale maschile, nonché per affrontare problemi di fertilità, disfunzioni sessuali, infezioni, malformazioni e tumori.

Le prenotazioni possono essere effettuate in due modi:

– online, tramite l’area riservata del sito;

– di persona, recandosi presso uno degli sportelli di Sani.In.Veneto.

Infine, i pacchetti sono disponibili anche per coloro che non risiedono nel territorio della ULSS 8 Berica.

Le novità in materia di riduzione contributiva artigiani e commercianti

Possibile presentare la domanda anche con il profilo “associazioni”, oltre che con i profili “cittadino” e “consulente/commercialista” (INPS, messaggio 6 ottobre 2025, n. 2954).

Dopo il messaggio n. 2449/2025, l’INPS torna sull’argomento della presentazione della domanda di riduzione contributiva del 50% per artigiani e commercianti prevista dall’articolo 1, comma 186 della Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) per i soggetti iscritti per la prima volta nell’anno 2025 alle relative gestioni speciali autonome. In particolare, con il messaggio citato, l’Istituto aveva precisato che, in fase di prima applicazione, la presentazione della domanda è consentita con i profili “cittadino” e “consulente/commercialista”.

Ora, con il messaggio in commento, l’INPS comunica che è possibile presentare la domanda compilando il modulo “Riduzione 50% ART-COM 2025” presente sul “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), oltre che con con i profili “cittadino”, “consulente/commercialista”, anche con il nuovo profilo “associazioni”.

L’Istituto chiarisce anche che l’accesso con il profilo “cittadino” consente di inserire la domanda al solo titolare della posizione aziendale per sé stesso o per i componenti del proprio nucleo familiare.

Infine, l’INPS rammenta che l’accesso può essere effettuato al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” > “Utilizza lo strumento”, autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0.

 

CCNL Occhiali Industria: approvata la piattaforma per il rinnovo

Il nuovo contratto 2026-2028 punta su salari, welfare e coinvolgimento dei lavoratori

Lo scorso 7 ottobre 2025 le Sigle sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil hanno approvato la piattaforma per il rinnovo del CCNL di settore per il triennio 2026-2028 in vista della scadenza dell’attuale contratto il 31 dicembre 2025.

Per quanto riguarda la parte economica i sindacati chiedono un incremento salariale complessivo (TEC) di un importo pari a 230,00 euro al 4° livello. Si chiede, inoltre, di rafforzare i Fondi contrattuali integrativi, con particolare attenzione alla quota contributiva a carico delle imprese in favore del Fondo Previmed.

Per quanto riguarda la parte normativa si punta a rafforzare la partecipazione e il coinvolgimento dei lavoratori nelle scelte strategiche delle aziende e nelle politiche industriali:

– la revisione dei modelli organizzativi con un uso più ampio del part-time e turnazioni più eque;

– la possibilità di ridurre l’orario a parità di salario, anche in via sperimentale;

– il potenziamento dei percorsi di crescita professionale legati al nuovo sistema di inquadramento;

– il coinvolgimento delle Rsu nella stabilizzazione dei contratti precari.

Le OO.SS. chiedono, inoltre, una riduzione dell’utilizzo dei contratti a termine e di somministrazione e propongono il turn over generazionale per favorire l’ingresso dei giovani e il pensionamento dei più anziani.

Altre proposte considerate importanti riguardano:

– il miglioramento dei tempi di vita e lavoro;

– la trattazione del tema del gender gap;

– il contrasto di ogni forma di violenza di genere.

Infine, i sindacati sollecitano un confronto strutturato sull’introduzione dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie per garantire che l’innovazione diventi uno strumento comune di crescita e sviluppo del lavoro.

CCNL Lavanderie Industria: i sindacati chiedono un aumento di 225,00 euro

A livello economico richiesto l’aumento dell’elemento perequativo e delle indennità per lavoro su turni diurni 

Il 7 ottobre è stata varata da Filctem-Cgil,Femca-Cisl e Uiltec-Uil la piattaforma per il rinnovo del CCNL Lavanderie Industria in scadenza il prossimo 31 dicembre.
A livello economico le richieste rivolte ad Asossistema sono:
– aumento dell’elemento perequativo;
– innalzamento del contributo a carico delle aziende al 2,5% sul welfare contrattuale;
– contributo aziendale mensile pari a 16,00 euro per l’assistenza sanitaria integrativa;
– aumento delle indennità per lavoro su turni diurni.
A livello normativo, invece, si richede il rafforzamento del ruolo dell’organismo paritetico nazionale e maggiori ore per la formazione oltre all’aumento dell’indennità di malattia con relativa retribuzione al 100% nei primi 3 giorni in caso di malattia o oinfortunio.

Fondo Espero: nuova procedura di adesione 

Dal 1° ottobre adesione al Fondo con consenso informato o silenzio-assenso, considerazioni sindacali

Dal 1° ottobre è prevista la nuova procedura di adesione al Fondo Espero del personale delle istituzioni Afam, che introduce il principio del consenso informato ed il meccanismo del silenzio-assenso.La nuova procedura interessa tutto il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo assunto dopo il 1° gennaio 2019. A tutti i lavoratori, l’istituzione Afam, tra il 10 ottobre 2025 e il 20 ottobre 2025, invierà un’informativa relativa all’adesione; ai neo assunti la detta informativa sarà consegnata contestualmente all’assunzione.

Ai lavoratori che aderiscono in modo esplicito al Fondo prima della ricezione dell’informativa è precluso il ricorso al diritto di recesso tramite silenzio-assenso.

Il lavoratore, dalla notifica di ricezione, ha 9 mesi di tempo per manifestare la propria volontà secondo le seguenti modalità:

– può aderire in modo esplicito, iscrivendosi online sul sito del Fondo Espero;

– può non aderire, comunicando la propria volontà con apposito modulo;

– può restare inerte e attraverso il meccanismo del silenzio-assenso, scaduti i 9 mesi, il lavoratore viene iscritto d’ufficio al Fondo.

I lavoratori iscritti per silenzio-assenso verranno informati dal Fondo, dell’avvenuta iscrizione, entro il 10 del mese successivo allo scadere dei 9 mesi ed avranno 30 giorni di tempo per esercitare il diritto di recesso.

Le Organizzazione sindacale Flc-Cgil ha espresso valutazione positiva sull’iniziativa in quanto rafforza la previdenza complementare contrattuale ed organizzerà un incontro online di approfondimento sul tema il 23 ottobre 2025 dalle ore 18:00 alle ore 19:30.

La Sigla sindacale auspica, nello stesso tempo, l’apertura di un confronto per un piano straordinario di assunzioni per il personale amministrativo Afam, a fronte del maggiore carico di lavoro.

Le nuove disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto-legge che introduce delle modifiche alla normativa in materia (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 6 ottobre 2025).

Il D.L. n. 146/2025 che introduce delle modifiche alla normativa in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio e consolida alcune misure disposte dal D.L. n. 145/2024, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale.

In particolare, il provvedimento per quel che riguarda i procedimenti per l’ingresso e l’assunzione di lavoratori stranieri, anche stagionali, mette a regime gli istituti della precompilazione delle richieste di nulla osta al lavoro e del limite di tre richieste di nulla osta da parte dei datori di lavoro quali utenti privati, già previsti in via sperimentale per il 2025.

Dal punto di vista procedurale, si prevede, inoltre, che il termine per l’adozione del nulla osta per lavoro subordinato decorra dal momento in cui la richiesta viene imputata alla quota di ingresso, anziché dalla data di presentazione della domanda. Inoltre, il controllo prescritto in relazione alla veridicità delle dichiarazioni rese dai datori di lavoro in fase di precompilazione delle domande di nulla osta al lavoro subordinato per l’anno 2025 è esteso anche alle dichiarazioni fornite per ingressi relativi a: lavoro subordinato in casi particolari, volontariato, ricerca, lavoratori stranieri altamente qualificati, trasferimenti intra-societari.

La possibilità, per il lavoratore straniero, di svolgere attività lavorativa è estesa anche ai casi di attesa della conversione del permesso di soggiorno, oltre a quelli già previsti di rilascio e rinnovo.

Al fine di uniformare la disciplina relativa ai permessi di soggiorno rilasciati alle vittime di tratta, di violenza domestica e di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo, si prevede l’innalzamento della durata di questi ultimi da sei a 12 mesi e l’estensione del diritto all’assegno di inclusione, già previsto per le vittime di sfruttamento lavorativo, anche ai titolari di permessi rilasciati ai sensi degli articoli 18 e 18-bis.

In tema di contrasto allo sfruttamento lavorativo, è stabilizzata l’operatività del Tavolo Caporalato e riconosciuta la possibilità di partecipare alle riunioni anche agli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Per il triennio 2026-2028, si conferma il contingente di 10.000 ingressi annui al di fuori del meccanismo delle quote stabilite dai decreti flussi per i lavoratori da impiegare, nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria, per l’assistenza di persone con disabilità o ultraottantenni.

Viene previsto che il decreto ministeriale relativo al contingente di giovani stranieri che possono partecipare a programmi di volontariato di interesse generale e utilità sociale abbia cadenza triennale e non più annuale, in coerenza con la cadenza temporale degli altri decreti che fissano contingenti di ingresso.

In materia di ricongiungimento familiare, si prevede un innalzamento del termine per il rilascio del nulla osta da 90 a 150 giorni, in linea con quello di nove mesi previsto dalla normativa europea.

Parallelamente, il Consiglio dei Ministri, ha approvato, in esame definitivo, il D.P.C.M. relativo alla programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028 (Decreto Flussi), del quale si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.